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Il Garante

Ufficio del Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale
La finalità prima che qualifica la figura del garante è rappresentata dalla tutela dei diritti inviolabili della persona, segnatamente ai soggetti privati o limitati nella libertà personale.
In questa cornice esemplare è la formula adottata dalla nostra Carta fondamentale che solennemente riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo inteso non solo come singolo (detenuto), ma anche nelle formazioni sociali ( Istituti penitenziari) ove si svolge la sua personalità. pacchetto
E’ da questo assunto che vanno declinati i diritti, tutti i diritti inviolabili per tutti, pena la negazione dell’essenza stessa di uno Stato sociale di diritto.
Non è allora pleonastico considerare il detenuto come status che deve seguire e non precedere una sua qualificazione soggettiva, comprensiva di dignità e titolarità di diritti insopprimibili: lo studente-detenuto, il lavoratore-detenuto, il padre-detenuto, il malato-detenuto, lo straniero-detenuto, la donna-detenuta, la madre-detenuta, il minore-detenuto.
Il garante deve allora verificare il quantum di effettività dei diritti sanciti dal diritto positivo con particolare riguardo al diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, all’affettività, alla dignità personale, alle pari opportunità.
E’ ancora la Costituzione ad illuminare il percorso di lavoro del garante sia quando afferma il nesso fra eguaglianza formale e sostanziale, sia quando individua la finalità delle pene.
Se è vero dunque che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione rappresentano il cuore pulsante dello Stato sociale, nel cui DNA è essenziale il principio attivo della prevenzione, ne consegue che anche il momento dell’esecuzione penale deve essere rigorosamente improntato, come stabilisce l’art. 27, al senso di umanità per poter realizzare la finalità del reinserimento sociale.
Il Garante, che nell’attuale quadro normativo non è dotato di poteri specifici e formalizzati, deve relazionarsi con tutte le entità soggettive e collettive, istituzionali e sociali che operano nel variegato mondo delle restrizioni di libertà, carcere in primis.
Il Garante deve innanzitutto saper ascoltare, pre-condizione per qualsiasi iniziativa o proposta: dovere di ascolto dei bisogni, delle necessità, delle aspettative non solo della popolazione detenuta, ma di tutti gli operatori penitenziari, del volontariato, delle associazioni, degli enti locali.
Ancora ascolto in relazione al rapporto, sovente inscindibile, fra diritti negati e doveri mancati, fra aspettative tradite e poteri abusati, fra rivendicazioni legittime e omissioni colpevoli.
verde
In estrema sintesi la figura del Garante sviluppa la propria attività interagendo nella connessione costante di una pluralità di filoni di intervento, ed in particolare:
  • Promuove una cultura della umanizzazione della pena (anche mediante iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani fondamentali);
  • Opera d'intesa con le altre istituzioni pubbliche per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute e limitate nella libertà personale;
  • Esercita funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni di diritti alle autorità competenti.
Ultima modifica: 23-07-2010
REDAZIONE: Monica Tansini
EMAIL: garantedetenuti@comune.fe.it
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